Come funziona il rapporto tra l’ente committente e una cooperativa sociale? Quali regole guidano l’aggiudicazione e la gestione di un servizio pubblico?

Ci aiuta a capire queste dinamiche la nostra Valentina Sartori, consigliera CdA dal 2018 e referente per molti anni della progettazione della nostra cooperativa.

 

Ciao Valentina, pronta a svelarci i meccanismi che regolano il rapporto fra Ente committente ed Ente gestore?

Ciao a tutte e tutti, pronta!

Ci piacerebbe capire con te chi sono gli enti committenti e più nello specifico come funzionano le gare d’appalto, ovvero il principale contesto lavorativo ed economico dentro cui si muovono le cooperative sociali, ma spiegato semplice 🙂 è una richiesta assurda?

Non lo è, proviamoci!

Dunque, l’ente committente è un’organizzazione pubblica o privata che intende affidare a un soggetto esterno a sé la gestione di qualcosa.

Nel caso delle cooperative sociali la gran parte degli enti committenti è pubblica (per esempio un Comune che appalta all’esterno la gestione di un asilo nido); questo significa che molte cooperative sociali (in particolare le cooperative di servizi) gestiscono servizi pubblici in appalto con soldi anch’essi pubblici.

Proviamo a guardarla dall’altro lato: un ente pubblico decide di “esternalizzare” un servizio (per esempio, appunto, un nido) e per fare questo destinerà dei soldi pubblici a un privato che avrà il compito di organizzare e gestire il servizio per suo conto.

La scelta del gestore, trattandosi di soldi pubblici, deve essere ovviamente ispirata alla massima trasparenza, deve sempre essere ricostruibile la ragione per cui un ente ha scelto, per esempio, una cooperativa anziché un’altra per la gestione di un servizio.

Il testo che regola proprio le modalità di scelta dei diversi contraenti si chiama codice dei contratti pubblici, noto anche come codice degli appalti. In questo codice, che ha una storia relativamente breve e ha visto una importante revisione nel 2016, sono specificati tutti i modi in cui le pubbliche amministrazioni possono affidare un servizio a terzi, i limiti, le diverse procedure possibili ecc.

Tutto chiarissimo. A questo punto quindi il nostro Comune che vuole affidare, “commettere”, la gestione dell’asilo nido come procede?

A questo punto il nostro Comune immaginario deve individuare la procedura migliore attraverso cui affidare il servizio (le scelte dipendono anche da fattori stabiliti, per esempio la mole del servizio, il tipo…), costruendo un sistema di valutazione trasparente.

Il nostro comune immaginario definisce, quindi:

  • I requisiti minimi: tutti quei requisiti di base (dentro certe regole) che il Comune identifica come necessari per la gestione del servizio (per esempio l’esperienza nella gestione dello stesso servizio o un fatturato minimo che la cooperativa deve produrre a dimostrazione delle capacità gestionale e finanziaria…)
  • Il capitolato di gara: l’insieme delle caratteristiche e degli obiettivi del servizio in gara
  • Il disciplinare di gara: tutte le regole di gestione della procedura di gara, compresa l’esplicitazione delle modalità con cui verranno assegnati i punteggi (e tutti i bilanciamenti fra l’offerta progettuale e l’offerta economica); oltre a questi aspetti vengono poi definiti tutta una serie di parametri di gestione (privacy, sicurezza, flussi finanziari, fatturazione…)

 È chiaro, ma come si vince? Cosa sono i punteggi a cui ti riferisci?

Come si vince? Dipende dal tipo di procedura che sceglie il nostro fantomatico Comune. Le possibilità sono tante, come dicevo, prendiamo qui alcuni esempi “tipici”.

Sinteticamente il nostro Ente deve decidere se affidare il suo servizio:

  • solo sulla base di un progetto tecnico, un progetto cioè che descrive minuziosamente la gestione dell’asilo nido (il progetto educativo, la gestione del personale, le relazioni con il territorio…)
  • solo sulla base di un’offerta economica: il comune stabilisce una base d’asta (al ribasso!) e vince chi offre il ribasso più elevato (anche qui dentro alcune regole, ovviamente. Ma poche)
  • oppure (ed è la via scelta nella maggioranza dei casi) sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero valutando sia un progetto tecnico che un’offerta economica. In quest’ultimo caso i punti attribuibili (100 punti) verranno ripartiti con una logica di equilibrio tra progetto tecnico e offerta economica. Per esempio, l’Ente può stabilire che 70 punti saranno attribuiti al progetto e 30 all’offerta economica; oppure 60 punti per il progetto e 40 per l’offerta economica…

Sembra tutto abbastanza lineare…

In verità è proprio qui che comincia il difficile: è in questo sistema di equilibrio fra offerta tecnica ed economica (e fra i tantissimi tecnicismi!) che si annidano anche i maggiori rischi per la trasparenza degli affidamenti e per la tutale della “qualità” dei servizi.

Hai mai sentito parlare dei rischi legati al massimo ribasso? È proprio a questo punto della storia che l’Ente Committente può optare per una gara al massimo ribasso (ovvero, vince chi costa di meno!).

Ma anche una valutazione che tiene in considerazione solo l’offerta tecnica (ovvero vince il progetto migliore) può essere molto insidiosa se non ci sono delle logiche ferree per capire quale progetto è davvero migliore di un altro: rischia di esserci molta discrezionalità nella valutazione di un progetto.

E poi?

Infine le organizzazioni che partecipano alla gara, consegnano entro i tempi esplicitati nel disciplinare i propri materiali (documenti, offerta tecnica e offerta economica). La commissione di gara, dopo le opportune verifiche sul “diritto alla partecipazione” (verifiche amministrative e di requisiti) attribuisce i punteggi (in centesimi) all’offerta tecnica e all’offerta economica di ciascun partecipante; somma i due risultati e definisce la graduatoria (arriva primo chi ha totalizzato il punteggio più alto). A questo punto l’Ente procede con una aggiudicazione provvisoria che diventerà definitiva dopo la verifica di alcuni aspetti della documentazione e dell’offerta. Quando sarà verificato che tutto è posto, a seguito della aggiudicazione definitiva, si procederà con la stesura e firma del contratto.

Quindi, per tornare ai nostri Enti committenti?

Quindi, in breve, l’Ente Committente ha una bella responsabilità nella costruzione dei servizi pubblici anche quando questi sono in appalto. Perché il codice dei contratti, destreggiandosi ovviamente fra mille tecnicismi, consente di costruire gare molto diverse fra loro, anche gare che aiutano davvero a identificare enti gestori affidabili in grado di offrire servizi pubblici di qualità (ma anche qui bisognerebbe capire bene cosa significa “qualità”). L’esempio più facile da comprendere è proprio relativo al nostro nido: se in una gara di affidamento di un servizio di asilo nido vince chi costa meno, come dire, sarà già scritto il destino del servizio perché quel “meno” su qualcosa dovrà ricadere: sulle lavoratrici e i lavoratori, sul cibo, sui prodotti per le pulizie, sui materiali per i giochi. Insomma, in breve, per avere buoni servizi in appalto, occorre avere buone cooperative ma anche  buoni committenti.

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*Grazie a Ludmila Bazzoni, referente dell’area progettazione, che ha revisionato questa intervista.